Adattare il programma ai casi di difficoltà
1. Per le aziende con un fatturato annuo fino a 5 milioni di franchi, la nuova regola è la seguente:
Le aziende che sono state chiuse dalle autorità per almeno 40 giorni di calendario tra il 1° novembre 2020 e il 30 giugno 2021 riceveranno ora il 100% dell'indennizzo sotto forma di contributi a fondo perduto;
Le imprese che hanno diritto a un indennizzo di rigore a causa di un calo del fatturato direttamente e immediatamente imputabile a un provvedimento amministrativo (condizioni invariate, cfr. allegato pag. 7) riceveranno il 75% dell'indennizzo sotto forma di importo a fondo perduto e il 25% sotto forma di prestito. Se l'importo del prestito è inferiore a 5.000 franchi svizzeri, si rinuncia anche al suo rimborso.
L'importo massimo dei contributi è stato aumentato a un massimo del 20% del fatturato medio annuo per il 2018 e il 2019 o a un massimo di 1 milione di franchi svizzeri.
Se è già stato concesso un prestito di rigore prima dell'aprile 2021, questo prestito sarà automaticamente convertito dal Cantone in un contributo A a fondo perduto (al 75% o al 100% a seconda dei casi) e l'importo della compensazione sarà adeguato se necessario. I richiedenti saranno informati di ciò e non dovranno prendere ulteriori provvedimenti.
2) Per le aziende con un fatturato annuo superiore a 5 milioni di franchi, l'applicazione del regolamento di rigore è ora interamente disciplinata dalle disposizioni della Confederazione (art. 8b - 8f dell'Ordinanza sul rigore Covid).
Tutte le domande di accesso al programma di rigore devono essere presentate entro la mezzanotte del 30 giugno 2021.
Per maggiori informazioni, consultare il documento allegato e l'attuale Ordinanza sui casi di rigore Covid.